Per i
genitori
Promozione allatta­men­to al seno Svizzera

Codice di condotta svizzero (codice nazionale)

Nel 1981, l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), insieme a produttori, ONG e rappresentanti del governo, ha elaborato il Codice Internazionale di Commercializzazione e invitato gli stati membri ad applicarlo adeguatamente.

La Svizzera ha adottato parti del codice internazionale dell'OMS nella sua legislazione nazionale.

Altre regole di condotta che vanno oltre la legge sono stabilite in un codice di condotta nazionale sulla commercializzazione degli alimenti per bambini.

Il Codice di Condotta viene elaborato dal Codex Panel, in cui sono rappresentati da un lato Promozione Allattamento al seno Svizzera con varie associazioni professionali (SGP, BSS, SHV, SF MVB) e organizzazioni (UNICEF, LLL, GIFA) impegnate nella protezione dell'allattamento al seno sostenendo il codice internazionale (Alleanza Codice dell'Alleanza) e dall'altro i produttori (SINA).

Il Codice di Condotta è un compromesso risultante dalle discussioni in seno al Codex Panel e contiene i punti su cui i produttori concordano al momento della pubblicazione (ultima pubblicazione aprile 2022): 


L' Alleanza Codice OMS prevede anche ulteriori requisiti, che sono illustrati nel presente documento:


Il Codice di condotta per i produttori di sostituti del latte materno è stato firmato per la prima volta nel 1982. Il codice di condotta è stato sviluppato in collaborazione con (ora) Breastfeeding Promotion Switzerland e in consultazione con gli svizzeri. Gesellschaft für Pädiatrie (SGP) e l'Ufficio federale della sanità pubblica (BAG).

L'edizione rivista del 1994 ha tenuto conto degli sviluppi da allora, in particolare la risoluzione dell'OMS del 1986 indirizzata agli Stati membri sulla fornitura gratuita di latte artificiale agli ospedali (WHA 39.28), la direttiva UE del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (91/321/CEE), la risoluzione dell'OMS del 1992 sull'iniziativa "Baby-Friendly Hospital" sostenuta dai produttori di tutto il mondo (WHA 45.34) e la risoluzione dell'OMS del maggio 1994 (WHA 47.5).

Il codice di condotta è stato adattato ai cambiamenti della legislazione alimentare svizzera nel 2017 e ampliato e rivisto nel 2021.

Dal 1995, il rispetto del Codice di Condotta è stato monitorato da un panel del Codex composto da un numero uguale di membri, in cui sono rappresentati Breastfeeding Promotion Switzerland così come varie associazioni e società professionali e i produttori.
Problema del cross-marketing della formula iniziale e della formula di proseguimento a causa delle confezioni largamente identiche

Mozione di Yvonne Feri: Il divieto di pubblicità va esteso a tutti i latti per neonati

I prodotti alimentari per neonati di più di sei mesi vengono spesso proposti in confezioni quasi identiche ai prodotti destinati ai neonati di meno di sei mesi. Di fatto si elude in tal mondo il divieto di pubblicità in vigore per gli alimenti per lattanti. La mozione 17.3661 «Limitazione della pubblicità per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento» presentata durante la sessione autunnale 2017 dalla Consigliera nazionale Yvonne Feri (PS AG) intende porre rimedio e chiede che il divieto di pubblicità sia applicato a tutti i prodotti sostituitivi del latte materno fino a un’età di 12 mesi. L’obiettivo è quello di meglio proteggere l’allattamento.

Communicata stampa



Parere del Consiglio Federale del 1 dicembre 2017 sul Mozione Feri

Il latte materno è l'alimento più sano e naturale per i neonati. La Confederazione, in linea con le raccomandazioni dell'OMS e della Società svizzera di pediatria, invita perciò, nel limite del possibile e nel rispetto delle scelte individuali, a somministrare al neonato esclusivamente latte materno nei primi 4-6 mesi di vita.

Secondo l'ordinanza sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (RS 817.022.104), analogamente al diritto UE, sull'etichetta e nella pubblicità gli alimenti di proseguimento devono distinguersi chiaramente da quelli per lattanti. Questo per escludere che si possano confondere i due tipi di alimento e per impedire la pubblicità indiretta - attraverso gli alimenti di proseguimento - degli alimenti per lattanti, cosa vietata sia in Svizzera sia nell'UE. L'attuazione di queste prescrizioni, tuttavia, non è ancora ottimale in Svizzera. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria sensibilizzerà perciò i produttori a osservarle più attentamente e inviterà i Cantoni ad attuarle in maniera più sistematica. Solo se questo passo non migliorerà la situazione si prenderà in considerazione una limitazione della pubblicità per gli alimenti di proseguiment.


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